Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia
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Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia
Pare, ripeto pare, che il prossimo 23 maggio (dopo il lavoro in commissione parlamentare) verranno discusse alla Camera alcune modifiche al codice penale volte a scoraggiare comportamenti omofobi e discriminatori. Su internet si sta facendo un po' di rumore, in ambienti interni ed interessati, perchè queste norme non vengano accantonate 'in silenzio'.
Sinceramente non capisco perchè si debba pensare a delle aggravanti solo per reati "commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa" e non in generale a tutti i reati aggravati dal movente discriminatorio .Poi sulla severità o opportunità della pena c'è tanto di cui discutere.
Pero' mi piace molto l'idea all'articolo 2. Cito: "la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni".
La maggior parte delle manifestazioni di discriminazione sono dovute all' ''ignoranza'' di chi le compie. Magari la vicinanza a certe realtà potrebbe aiutare queste persone a capire le ragioni dell'altro.
Comunque, incollo qua sotto per conoscenza il testo che verrà discusso in Parlamento. Passerà? Ne sentiremo parlare?
"ai posteri l'ardua sentenza".
......................
Fonte: Facebook, nota dal profilo pubblico di Paola Concia
Norme per il contrasto dell’omofobia e transfobia
9 novembre 2010
Art. 1
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 599-bis) (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l’onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.”
2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 615-sexies) (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delittim di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l’inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena sivbvw? operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.”
Art. 2
(Lavoro di pubblica utilità)
1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Sinceramente non capisco perchè si debba pensare a delle aggravanti solo per reati "commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa" e non in generale a tutti i reati aggravati dal movente discriminatorio .Poi sulla severità o opportunità della pena c'è tanto di cui discutere.
Pero' mi piace molto l'idea all'articolo 2. Cito: "la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni".
La maggior parte delle manifestazioni di discriminazione sono dovute all' ''ignoranza'' di chi le compie. Magari la vicinanza a certe realtà potrebbe aiutare queste persone a capire le ragioni dell'altro.
Comunque, incollo qua sotto per conoscenza il testo che verrà discusso in Parlamento. Passerà? Ne sentiremo parlare?
"ai posteri l'ardua sentenza".
......................
Fonte: Facebook, nota dal profilo pubblico di Paola Concia
Norme per il contrasto dell’omofobia e transfobia
9 novembre 2010
Art. 1
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 599-bis) (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l’onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.”
2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 615-sexies) (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delittim di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l’inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena sivbvw? operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.”
Art. 2
(Lavoro di pubblica utilità)
1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
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